Tutti gli altri dipendenti pubblici e privati dovranno comunque presentare la dichiarazione per ottenere il bonus.
Roma, 22 Giugno 2022.
E' entrato in vigore oggi, 22 giugno, il Decreto Legge 73/2022, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali, con il quale vengono fornite indicazioni specifiche ai fini dell’erogazione dell’indennità una tantum di importo pari a 200 euro (art. 31, Dl. 50/2022, cd. Decreto Aiuti). Il Decreto 73 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 Giugno 2022
L’art. 36 co. 1 chiarisce che esclusivamente i lavoratori delle pubbliche amministrazioni i cui servizi di pagamento delle retribuzioni del personale sono gestiti dal sistema informatico del Ministero dell’economia e delle finanze (ex art. 11, co. 9, Dl. 98/2011) - ossia il sistema noiPA (in coda a questa pagina pubblichiamo l'elenco completo degli Enti presso cui è in uso) - ai fini dell’attribuzione dell’indennità non sono tenuti a rendere la dichiarazione prevista dall’art. 31, comma 1 del Dl. 50/2022 ovvero di non essere titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione (ex art. 32 comma 1 dl 50/2022), né di far parte di nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza (ex art. 32 comma 18 dl 50/2022). Inoltre, esclusivamente per questi lavoratori, l’individuazione dei beneficiari dell’indennità avviene mediante apposite comunicazioni tra il Mistero dell’economia e delle finanze e l’INPS, nel rispetto della normativa, europea e nazionale, in materia di protezione dei dati personali.
Si ricorda che l’art. 31 del cd. Decreto Aiuti (50/2022) ha riconosciuto una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro, da erogare nel mese di luglio 2022, ai lavoratori dipendenti (esclusi i rapporti di lavoro domestico) che già rientravano nel campo di applicazione dell’art. 1 comma 122 della legge 234/2021 ovvero coloro che nel primo quadrimestre dell’anno 2022, per almeno una mensilità, hanno beneficiato dell’esonero contributivo di 0,8 punti percentuali con retribuzione imponibile non eccedente l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Pertanto, per i lavoratori dipendenti del settore privato e per i lavoratori pubblici i cui servizi di pagamento delle retribuzioni del personale NON sono gestiti dal sistema informatico del Mef (noiPA) l’indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni sopra menzionate, di cui all'articolo 32, commi 1 e 18 del Dl Aiuti.
Si ricorda, infine, che l'indennità una tantum spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
Qui di seguito riportiamo i testi delle norme in parola e, in coda, i link per scaricare i testi originali della Gazzetta Ufficiale.
Decreto Legge 73/2022 del 21/6/2022 recante Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali. (c.d. Decreto Semplificazioni), art. 36, comma 1:
Art. 36.
Disposizioni in materia di indennità una tantum
per i lavoratori dipendenti
1. Ai fini dell’erogazione dell’indennità una tantum di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, limitatamente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni i cui servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, l’individuazione dei beneficiari avviene mediante apposite comunicazioni tra il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nel rispetto della normativa, europea e nazionale, in materia di protezione dei dati personali. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al primo periodo non sono tenuti a rendere la dichiarazione prevista dall’ultimo periodo del medesimo articolo 31, comma 1.
Nota: Il Decreto Legge 73/2022 alla data del 22/6/2022 non è stato ancora convertito in legge.
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DECRETO-LEGGE 50/2022 del 17 maggio 2022 , recante Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (c.d. Decreto Aiuti), art. 31, comma 1 e art. 32 commi 1 e 18:
Art. 31.
Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti
1. Ai lavoratori dipendenti di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti di cui all’articolo 32 e che nel primo quadrimestre dell’anno 2022 hanno beneficiato dell’esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro. Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18.
2. L’indennità una tantum di cui al comma 1 spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.
3. L’indennità di cui al comma 1 non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
[...omissis...]
Art. 32.
Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti
1. In favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 35.000 euro, l’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) corrisponde d’ufficio con la mensilità di luglio 2022 un’indennità una tantum pari a 200 euro. Qualora i soggetti di cui al presente comma risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall’INPS, il casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, individua l’Ente previdenziale incaricato dell’erogazione dell’indennità una tantum che provvede negli stessi termini e alle medesime condizioni ed è successivamente rimborsato dall’INPS a seguito di apposita rendicontazione.
2. Agli effetti delle disposizioni del comma 1 dal computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
3. L’indennità una tantum di cui al comma 1 non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.
4. L’indennità una tantum di cui al comma 1 è corrisposta sulla base dei dati disponibili all’Ente erogatore al momento del pagamento ed è soggetta alla successiva verifica del reddito di cui ai commi 1 e 2, anche attraverso le informazioni fornite in forma disaggregata per ogni singola tipologia di redditi dall’Amministrazione finanziaria e ogni altra amministrazione pubblica che detiene informazioni utili.
5. L’Ente erogatore procede alla verifica della situazione reddituale e, in caso di somme corrisposte in eccedenza, provvede alla notifica dell’indebito entro l’anno successivo a quello di acquisizione delle informazioni reddituali.
6. L’indennità una tantum di cui al comma 1 è corrisposta, a ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, anche nel caso in cui tale soggetto svolga attività lavorativa.
[...omissis...]
8. L’INPS, a domanda, eroga ai lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel mese di luglio 2022 un’indennità una tantum pari a 200 euro. Le domande possono essere presentate presso gli Istituti di Patronato, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e sono valutate come al numero 8 della tabella D, allegata al regolamento di cui al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288, del 10 dicembre 2008.
9. Per coloro che hanno percepito per il mese di giugno 2022 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, è riconosciuta dall’Inps una indennità una tantum pari a 200 euro.
10. Per coloro che nel corso del 2022 percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021 di cui all’articolo 32 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è riconosciuta dall’INPS una indennità una tantum pari a 200 euro.
11. L’Inps, a domanda, eroga una indennità una tantum pari a 200 euro ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile i cui contratti sono attivi alla data di entrata in vigore del presente decreto e iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. I soggetti non devono essere titolari dei trattamenti di cui al comma 1 del presente articolo e non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. L’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021.
12. Ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità previste dall’articolo 10 commi da 1 a 9 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021 n. 69 e dall’articolo 42 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l’INPS eroga automaticamente un’indennità una tantum pari a 200 euro.
13. L’INPS, a domanda, eroga ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 che, nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate, un’indennità una tantum pari a 200 euro. L’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021.
14. L’INPS, a domanda, eroga ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati, un’indennità una tantum pari a 200 euro. L’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021.
15. L’INPS, a domanda, eroga ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile, un’indennità una tantum pari a 200 euro. Per tali contratti deve risultare per il 2021 l’accredito di almeno un contributo mensile, e i lavoratori devono essere già iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
16. L’INPS, a domanda, eroga agli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 con reddito nell’anno 2021 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un’indennità una tantum pari a 200 euro.
17. Le indennità di 200 euro di cui ai commi da 9 a 16 saranno erogate successivamente all’invio delle denunce dei datori di lavoro di cui all’articolo 31, comma 4.
18. Ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza di cui decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è corrisposta d’ufficio nel mese di luglio 2022, unitamente alla rata mensile di competenza, un’indennità una tantum pari a 200 euro. L’indennità non è corrisposta nei nuclei in cui è presente almeno un beneficiario delle indennità di cui all’articolo 31, e di cui ai commi da 1 a 16 del presente articolo.
19. L’indennità di cui ai commi da 8 a 18 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 20. Le prestazioni di cui al presente articolo e all’articolo 31 non sono tra loro compatibili e possono essere corrisposte a ciascun soggetto avente diritto una sola volta.
Nota: Il Decreto Legge 50/2022 alla data del 22/6/2022 non è stato ancora convertito in legge.
Pubbliche amministrazioni i cui servizi di pagamento delle retribuzioni del personale sono gestiti dal sistema informatico del Ministero dell’economia e delle finanze (ex art. 11, co. 9, Dl. 98/2011), ossia noiPA:
Enti | COMUNE DI FUSINE |
A.O. S. GIOVANNI ADDOLORATA | COMUNE DI LEINI |
A.O.R.N. ANTONIO CARDARELLI | COMUNE DI LIPOMO |
AGENZIA DEL DEMANIO | COMUNE DI MERCATO SAN SEVERINO |
AGENZIA DELLE DOGANE | COMUNE DI MONDAINO |
AGENZIA DELLE ENTRATE | COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE |
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO - AIFA | COMUNE DI MONTEGRIDOLFO |
AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO | COMUNE DI MONTESCUDO |
AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI - ANG | COMUNE DI MONTORFANO |
AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO | COMUNE DI SALUDECIO |
AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE | COMUNE DI TROFARELLO |
AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE | CONSIGLIO DI STATO E T.A.R. |
AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA | CONSIGLIO PER RIC. IN AGRICOLTURA E ANALISI ECONOMIA AGRARIA |
ANBSC-AGENZIA NAZIONALE BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI | CONSORZIO PARCO GEOMIN. STORICO E AMBIENTALE DELLA SARDEGNA |
ANPAL - AGENZIA NAZIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO | CORTE DEI CONTI |
ANSFISA - AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI | ENTE NAZIONALE CELLULOSA E CARTA |
ANVUR(AGENZIA NAZ.VALUTAZIONE SIST.UNIVERSITARIO E RICERCA) | ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA |
ARAN | ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA |
ARCHIVI NOTARILI | ENTE PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA |
AUTORITA' DI BACINO DISTR. DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE | ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA |
AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO | GUARDIA DI FINANZA |
AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE | INVALSI |
AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE | IRCCS IFO - ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPEDALIERI |
AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI | IRCCS LAZZARO SPALLANZANI |
AUTORITA' UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO (UPB) | ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO |
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO | ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' |
AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI | MIN.INFRASTRUTTURE E TRASPORTI |
AZIENDA REGIONALE EMERGENZA SANITARIA | MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE |
AZIENDA SANITARIA LOCALE LATINA | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI | MINISTERO DELL'AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |
AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2 | MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE |
AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 3 | MINISTERO DELL'INTERNO |
AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 4 | MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA P.S. |
AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA |
AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6 | MINISTERO DELLA DIFESA |
AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO | MINISTERO DELLA DIFESA - FF.AA. |
C.N.E.L.- CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE | MINISTERO DELLA SALUTE |
COMUNE DI CAMPI SALENTINA | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI E DEL TURISMO |
COMUNE DI CAMPOSPINOSO | MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
COMUNE DI CARAVAGGIO | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - CAPITANERIE DI PORTO |
COMUNE DI CAROSINO | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI |
COMUNE DI CASALE CORTE CERRO | MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA |
COMUNE DI CASTELVERDE | ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL LAZIO |
COMUNE DI CERRO AL LAMBRO | ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI LATINA |
COMUNE DI CODOGNE' | ORDINE DOTT. COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI VERONA |
COMUNE DI CONA | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
COMUNE DI CORLETO MONFORTE | REGIONE LAZIO |
COMUNE DI COSIO VALTELLINO | SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE |
COMUNE DI DIANO SAN PIETRO | UNIONE DEI COMUNI DELLA VALCONCA |
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