Al momento della cessazione l'onere della prova è in capo al datore di lavoro e non al dipendente. # ferie non godute
Bari - 19 giugno 2024
E' di questo mese la sentenza con cui il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari ha condannato il Comune di Santeramo in Colle al pagamento delle Ferie non godute da un dipendente all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.
L'Ufficio Legale della CISL FP aveva presentato il ricorso, supportando il lavoratore, in virtù delle recenti pronunce della Corte di Cassazione e delle Direttive della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
<<Anche il Giudice del Lavoro di Bari, in ossequio al diritto Comunitario, ha ribaltato ogni pronuncia giurisprudenziale precedente, anche della Suprema Corte, dando ragione al lavoratore>> afferma l'avvocato Giacinto Donvito, dell'Ufficio Legale CISL FP.
La corposa sentenza, di 26 pagine, ripercorre tutti i principi del diritto comunitario, e riconosce che tocca al datore di lavoro dimostrare che ha intimato al lavoratore di fruire delle ferie, e che lo abbia anche messo nelle condizioni di farlo davvero, e non già al dipendente dimostrare che gli siano state rifiutate.
Un cambio di paradigma rispetto alla giurisprudenza degli ultimi anni, che aveva erroneamente interpretato le norme nazionali che prevedono che le ferie non siano monetizzabili.
La direttiva è valida in tutta l'Unione Europea, sia per i datori di lavoro pubblici che privati.
E questo principio vale a prescindere dal motivo della Cessazione del Rapporto di Lavoro, che sia per quiescenza, dimissioni, o licenziamento.
Il principio cardine è che le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile per il lavoratore. Dunque in nessun caso il lavoratore può implicitamente o esplicitamente far decadere il proprio diritto, neanche a livello di transazione.
Il servizio è erogato su appuntamento contattando le sedi provinciali o il numero verde gratuito 800.800.730
Il datore di lavoro deve assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie retribuite, invitandolo a farlo, anche formalmente, se necessario. Il datore di lavoro deve inoltre informare il dipendente che le ferie andranno perse, e lo deve fare in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare il riposo e il relax che contribuiscono al ristoro psicofisico del lavoratore. Ossia non è sufficiente una generica sollecitazione, qualora le necessità del servizio rendano impossibile la fruizione delle ferie. Il datore di lavoro deve creare tutte le condizioni per la fruizione effettiva delle ferie, deve informare chiaramente il lavoratore, e deve metterlo in ferie, anche d'ufficio se necessario. Solo in questi casi, ossia qualora il datore di lavoro abbia fatto tutto ciò ed il lavoratore abbia omesso di godere delle ferie, anche se obbligato, può essere esclusa la monetizzazione delle ferie. E l'onere di provare che tutto ciò sia stato fatto in tempo utile e con diligenza, incombe sul datore di lavoro.
Se ritieni che il tuo datore di Lavoro, al momento della cessazione del tuo rapporto di lavoro, non abbia intenzione di liquidare le ferie non godute, rivolgiti al delegato CISL del tuo posto di lavoro.
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