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Conversione in Legge del Milleproroghe 2022 (Decreto Legge 228/2021)

Importanti provvedimenti in materia di assunzioni, stabilizzazioni, PIAO, qualifiche di personale sanitario straniero




Roma, 25 Febbraio 2022


Il Senato ha approvato in via definitiva la conversione in legge del Milleproroghe 2022. In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, qui di seguito il contenuto, in sintesi.


Proroga stabilizzazioni ex legge Madia

Viene prorogata dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 la possibilità di utilizzare la procedura di stabilizzazione prevista dall’art. 20, comma 1, del D.lgs. 75/2017 ovvero l’assunzione a tempo indeterminato dei soggetti già titolari di contratto a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria. Si ricorda che il personale da stabilizzare deve possedere i seguenti requisiti:

  • deve risultare in servizio, successivamente al 28 agosto 2015, con contratto a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;

  • deve essere stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procedono all'assunzione;

  • deve aver maturato al 31 dicembre 2022, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione, almeno 3 anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni.


Piano integrato di attività e organizzazione (Piao)

L’art. 1, comma 12, lett. a) posticipa alcuni termini relativi all’adozione e messa a regime del Piano integrato di attività e organizzazione (Piao). Si ricorda che il Piano integrato è stato previsto dall'articolo 6 del Dl. 80/2021, il quale ne ha prescritto l'adozione alle pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti (ad esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative) al fine di dotarle di uno strumento programmatorio che convogli in un unico atto una pluralità di piani, previsti dalla normativa previgente (Piano delle performance, Piano triennale dei fabbisogni di personale, Piano organizzativo del lavoro agile, etc.).

In particolare, la norma in esame rinvia i seguenti termini:

  • è posticipato al 30 aprile 2022 il termine per l'adozione del Piao da parte delle pubbliche amministrazioni;

  • è posticipato al 30 marzo 2021 il termine per l'adozione di un Piano tipo quale strumento di supporto alle amministrazioni, da parte del Dipartimento della Funzione pubblica;

  • è posticipata al 31 marzo 2021 l’emanazione di uno o più D.P.R finalizzati ad abrogare gli adempimenti relativi ai piani che verranno assorbiti nel Piao


Assunzioni e Concorsi pubblici

Fino al 31 dicembre 2022 (anziché al 31 marzo 2022), ai sensi dell’art. 1 comma 28- quater, le pubbliche amministrazioni:

  • per le procedure concorsuali i cui bandi risultano pubblicati al 1 aprile 2021 e nel caso non sia stata svolta alcuna attività:

    • prevedono l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente

    • possono prevedere l’utilizzo di sedi decentrate, la fase di valutazione dei titoli e, limitatamente alle procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, l’espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale

  • per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati successivamente al 1 aprile 2021 e fino al permanere dello stato di emergenza:

    • possono prevedere l’espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale, ferma restando l’obbligatorietà dell’utilizzo di strumenti informatici e digitali e dello svolgimento di una fase di valutazione

    • possono prevedere l’utilizzo di sedi decentrate e, se necessario, la non contestualità, assicurando comunque la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

Viene prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine temporale per procedere ad assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni in misura percentuale alle cessazioni dall’impiego verificatesi negli anni 2009-2020 (art. 1 commi 1 e 3, lett. a)). Più in particolare, la disposizione permette alle amministrazioni dello Stato di assumere un contingente di personale a tempo indeterminato corrispondente ai seguenti limiti di spesa:

  • al 20% della spesa relativa al personale cessato negli anni 2009-2013;

  • al 40% della spesa relativa al personale cessato nel 2014;

  • al 25% della spesa relativa al personale cessato negli anni 2015-2017;

 

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Viene prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine per procedere ad assunzioni presso le amministrazioni dello Stato, finanziate con il Fondo istituito dall’articolo 1, comma 365, della L. 232/2016, al fine di sopperire a indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni. Si ricorda che tali assunzioni sono autorizzate dal DM 24 aprile 2018 (art. 1 comma 4)


Viene prorogata per l’anno 2022 la facoltà del Ministero dell’economia e delle finanze di bandire concorsi di personale non dirigenziale per assumere 550 unità con contratto a tempo indeterminato, da destinare alle Ragionerie Territoriali dello Stato (450) e alle Commissioni Tributarie (100) (art. 1, comma 9).


Viene rinviato dal 2021 al 2022 il termine massimo entro il quale il MISE è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, nei limiti dei posti disponibili in dotazione organica, 30 unità di personale, selezionate attraverso apposito concorso pubblico, per soddisfare gli adempimenti della direttiva (UE) 2015/2436 (art. 1, comma 10).


Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, già autorizzato all’assunzione di massimo 50 unità di personale per attività relative a interventi cofinanziati dall'Unione europea (art. 44, co. 1, l. 238/2021), può reclutare tramite lo scorrimento delle graduatorie vigenti oltre che ricorrere alle previste procedure concorsuali (art. 1, comma 12-bis).


È autorizzato lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici, relative all’assunzione di personale con contratto sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato ai fini della copertura di posti presso amministrazioni pubbliche centrali per l'attuazione di progetto del PNRR di cui siano titolari (art. 1, comma 12, lett. a-bis)).


Fino al 31 dicembre 2026, i comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, che hanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale cd. Predissesto, prevista dall’articolo 243-bis del D.lgs. 267/2000, sono autorizzati ad assumere collaboratori con contratto a tempo determinato per le esigenze degli uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco o degli assessori (art. 90, D.lgs. 267/2000). In ogni caso, deve essere rispettato il limite finanziario di cui all’art. 9, co. 28, del D.L. 78/2010, in applicazione del quale i comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni possono ricorrere a contratti di lavoro flessibile nel limite del 50% della spesa a tal fine sostenuta nell’anno 2009 (art.1, comma 12-quater).


Si dispone la proroga della durata degli incarichi di collaborazione presso il Ministero della cultura (già autorizzati dall’art. 24, comma 1, primo periodo, del DL n.104 del 2020), fino al limite di durata massima di quindici mesi, se gli stessi prevedono una durata inferiore, per assicurare lo svolgimento nel territorio di competenza delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio degli uffici periferici. In ogni caso, la durata dei predetti contratti non potrà eccedere la data del 30 giugno 2022 (art. 1, comma 28).


Settore educativo - scolastico

È prevista la proroga dal 30 settembre 2022 al 30 settembre 2023 del termine di validità delle graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 limitatamente alle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni (art. 1, comma 28-bis). Sono prorogate alla medesima data anche le predette graduatorie comunali in scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 29 settembre 2022.


Anche nell’anno scolastico 2021/2022 viene consentito ai Comuni e alle Unioni dei Comuni una deroga rispetto ai limiti finanziari posti ai contratti flessibili (art. 9, co. 28, Dl. 78/2010 ovvero limite al 50% della spesa sostenuta nel 2009 per i contratti flessibili). Nello specifico, viene consentito di non computare nel suddetto limite la maggiore spesa di personale, rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019, per contratti di lavoro diversi da quello subordinato a tempo indeterminato del personale educativo, scolastico e ausiliario (art. 1-ter).


In caso di impossibilità di reperire, per i relativi incarichi in sostituzione, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, viene consentita, in via straordinaria, anche per l’anno scolastico 2022/2023, la possibilità di prevedere incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l’infanzia in possesso di titolo idoneo (art. 5, comma 3-quater).


Sanità

Viene prorogata al 31 dicembre 2022 (anziché, al 31 dicembre 2021) la deroga alla normativa vigente in tema di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e di operatore socio-sanitario conseguite all’estero e regolate da specifiche direttive Ue (art. 13, comma 1, del Dl. 18 /2020). Regioni e Province autonome possono reclutare tale personale ricorrendo esclusivamente a incarichi individuali a tempo determinato, nel rispetto dei limiti della spesa per il personale degli enti del SSN previsti all’articolo 11, del DL. 35/2019 (art. 4, comma 3-bis).


Si prevede il potenziamento dei servizi di salute mentale nell’ambito dell’assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale affinché sia garantita, su tutto il territorio nazionale, l’erogazione uniforme dei livelli essenziali di assistenza dedicati alla “Assistenza sociosanitaria ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo” e alla “Assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali” (rispettivamente, artt. 25 e 26 del Dpcm 12 gennaio 2017 c.d. Nuovi Lea). A tal fine, viene autorizzata una spesa complessiva di 10 milioni di euro, per il 2022, finalizzata al reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali, secondo le modalità previste dall’art. 33, commi 1 e 3, del Dl. 73/2021 ovvero fino al 31 dicembre 2022, in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di personale, attraverso forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuative (art. 1-quater, comma 1). La medesima spesa (10 milioni di euro per il 2022) può essere finalizzata al reclutamento di psicologi regolarmente iscritti al relativo albo professionale, attraverso incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di personale e in relazione ai modelli organizzativi regionali (art. 1-quater, comma 2).



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