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Comune di Noicattaro - Cisl chiede di revocare immediatamente la Determina sui recuperi PEO

Aggiornamento: 28 mar 2022

La Determina si basa su presupposti inapplicabili al caso specifico e vi sono anomalie anche nell'accertamento in entrata



13 Dicembre 2021 - Comune di Noicattaro.


Nonostante ogni sforzo compiuto per ricondurre alla ragionevolezza l'Amministrazione, la stessa continua ad operare come se nulla fosse, addirittura tentando di far credere che per i dipendenti è più conveniente ricevere trattenute più consistenti.

Davvero ormai siamo alla teoria del paradosso.
 

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Per questo motivo la CISL FP ha trasmesso la seguente nota, indirizzata al Sindaco, all'Assessora al Bilancio, al Segretario Comunale, al Dirigente del Settore Risorse, alla Responsabile del Servizio personale:

Si fa seguito alla nostra nota prot. 365 del 16/9/2021, con la quale era già stata chiesta la sospensione delle Determinazioni Dirigenziali 390/2021 e 751/2021.

Codesta Amministrazione ha altresì adottato la Determinazione Dirigenziale 854/2021, che a noi appare gravata di errori. Di tanto si è già discusso in sede di Delegazione Trattante, senza esito. 

Vi reiteriamo, pertanto, la nostra richiesta di revoca della determinazione in oggetto, la quale consegue alla decisione di far carico ai lavoratori degli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali, versati per errore del Comune ai competenti Enti, e mai venuti in possesso delle lavoratrici e dei lavoratori comunali. Detta pretesa avviene invocando una sentenza:
a. non pertinente (si riferisce alla quantificazione del danno erariale provocato con atto illecito, e da porre a carico di chi ha provocato il danno; e non si riferisce alle somme da ripetersi a carico dei percettori)
b. che circoscrive l’ambito della quantificazione del danno erariale, specificando che esso deve essere calcolato la quantificazione deve essere effettuata al lordo delle ritenute fiscali Irpef; peraltro detto passaggio è riportato nella premessa della Determinazione Dirigenziale, che però prosegue estendendone l’applicazione anche agli oneri previdenziali e assistenziali
c. che esplicitamente afferma che “Resta infatti, a contrario, di tutta evidenza condivisibile quell’orientamento, in specie della Suprema Corte, che evidenzia come, ad esempio nei rapporti di lavoro subordinato, il datore di lavoro versi al lavoratore la retribuzione al netto delle ritenute fiscali e, quando corrisponde per errore una retribuzione maggiore del dovuto, operi ritenute fiscali erronee per eccesso; per cui il medesimo datore di lavoro, salvi i rapporti con il fisco, può ripetere l’indebito nei confronti del lavoratore solo nei limiti di quanto percepito effettivamente da quest’ultimo, restando esclusa la possibilità di ripetere importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente (inter alia Cass. civ., sez. I, 4 settembre 2014, n. 18674). Infatti, in questo caso, ciò che rileva non è il rapporto intercorrente fra l’Agenzia fiscale e l’interessato, ma quello fra il ricorrente e l’Amministrazione di servizio, nell’ambito del quale la seconda versa al primo gli emolumenti al netto delle ritenute fiscali, con la conseguenza che non risulterebbe né logico, né equo chiedere all’interessato un adempimento che può essere posto in essere direttamente dall’Amministrazione stessa senza gravare sul soggetto interessato in maniera non coerente con i fini del dovuto recupero delle somme erogate a titolo di imposte e contributi. E proprio in tal senso ed al fine di semplificare gli esistenti meccanismi di riequilibrio sembra essersi mosso il legislatore con il decreto-legge n. 34/2020 che, all’articolo 150, è intervenuto a modificare la disciplina della restituzione di somme indebitamente erogate, prevedendo che tale restituzione debba avvenire al netto della ritenuta operata all'atto dell’erogazione.
Inoltre la stessa Determinazione, nell’accertare in entrata al Bilancio la somma di oltre 38.000 Euro, omette di quantificare la quota parte di tale importo che è stata posta a carico del Fondo Risorse Decentrate degli anni 2018, 2019 e 2020. Dette somme, infatti, non possono costituire avanzo di amministrazione a libera disposizione dell’Amministrazione, ma, ai sensi del CCNL 2016/2018 art. 68 comma 1, devono nuovamente confluire nel Fondo Risorse Decentratee pertanto essere rese disponibili alla contrattazione con le parti sindacali. Di detti importi non vi è indicazione della Determinazione Dirigenziale di Costituzione del Fondo 2021.

Per tutti i motivi sino ad ora esposti, ed anche per mettere al riparo Codesta Amministrazione e Codesti Amministratori da contestazioni ad opera dei Magistrati Contabili circa la incoerenza fra l’accertamento in entrata di una consistente somma originariamente proveniente dal Fondo Risorse Decentrate e la sua mancata confluenza nel Fondo Risorse Decentrate dello stesso anno di accertamento, si chiede l’immediata revoca della Determinazione in oggetto e l’immediata sospensione di ogni effetto in danno delle lavoratrici, delle pensionate, dei lavoratori e dei pensionati del Comune di Noicattaro.
 

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