Finalmente convertito in Legge il Decreto. Limite di reddito lordo fissato a 1.538 Euro
Bari, 17 Novembre 2022
Ieri, 16 novembre, il Senato ha approvato in via definitiva la conversione in Legge del Decreto Aiuti ter. Si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per la sua ufficializzazione, ma in sostanza è stato confermato quanto già disposto a Settembre. Si attende anche la consueta nota di indirizzo dell'INPS, che non dovrebbe discostarsi molto da quanto già indicato per il bonus di Luglio.
Il Decreto Legge ha stabilito che ha diritto ad un bonus di 150 Euro netti la lavoratrice o il lavoratore dipendente, sia pubblico che privato, che abbia una retribuzione imponibile per la competenza di Novembre 2022 non superiore a 1.538 Euro.
Alla luce della recente sottoscrizione del CCNL 2019-2021, avvenuta sempre nella giornata di ieri, che produce effetti stipendiali a partire dal mese di Dicembre, i lavoratori delle Funzioni Locali che ne possono aver diritto sono, in buona sostanza:
le lavoratrici ed i lavoratori a tempo pieno inquadrati nelle Posizioni A1 e A2, della Categoria A, che non percepiscano importi accessori, quali indennità e straordinari, o che li percepiscano in misura molto limitata
le lavoratrici ed i lavoratori inquadrati in ogni posizione della Categoria A o nelle Categorie B, C e D, che abbiano un part time tale da abbattere il loro imponibile sotto la soglia dei 1.538 Euro nel mese di Novembre
le lavoratrici ed i lavoratori che abbiano preso servizio o abbiano cessato il servizio nel corso del mese Novembre in una misura sufficiente ad abbattere il loro reddito imponibile nel mese fin sotto la soglia dei 1.538 Euro
le lavoratrici ed i lavoratori che per qualunque altro motivo abbiano ricevuto una diminuzione del loro reddito nel mese di Novembre (come ad esempio l'astensione facoltativa, o l'aspettativa senza retribuzione, o i permessi non retribuiti, sospensioni, multe, ....) che abbiano abbattuto il reddito imponibile al di sotto della soglia di 1.538 Euro
I principali candidati a ricevere il bonus sono i lavoratori in A1 e A2 e quelli in part time, ma attenzione agli importi accessori che possono aumentare il reddito
Dalla nota di indirizzo dell'INPS si potrà comprendere cosa debba intendersi per "competenza del mese di Novembre 2022", ossia se sono da prendersi in considerazione anche eventuali arretrati riferiti ad anni o mesi precedenti, qualora il lavoratore li percepisca.
Nel frattempo è bene tenere presente che:
si tratta di una corresponsione una tantum
il dipendente deve rilasciare dichiarazione di non essere titolare di analoga prestazione prevista per pensionati ed altre fattispecie indicate nel Decreto Legge
il Bonus 150 Euro viene erogato nella busta paga delle competenze di Novembre 2022
il Bonus 150 Euro spetta anche ai lavoratori che fruiscono di contributi figurativi integrali INPS
il Bonus 150 Euro spetta una sola volta anche se si hanno più rapporti di lavoro
il Bonus 150 Euro non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile
il Bonus 150 Euro non costituisce reddito e non è soggetto né a tassazione fiscale né a trattenute previdenziali ed assistenziali, ossia i 150 Euro sono netti in busta
In attesa che vengano diffuse le note operative che solitamente esaminano più in dettaglio le varie casistiche, riportiamo qui di seguito il testo del Decreto.
DECRETO-LEGGE 23 settembre 2022 , n. 144, recante Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Capo II
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI
Art. 18.
Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti
1. Ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con
rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro, e che non siano titolari dei trattamenti di cui all’articolo 19, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro. Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 19, commi 1 e 16.
2. L’indennità di cui al comma 1 è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
3. L’indennità una tantum di cui al comma 1 spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.
4. L’indennità di cui al comma 1 non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
[...]
Art. 19.
Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti
1. In favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022, e di reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 20.000 euro, l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) corrisponde d’ufficio nel mese di novembre 2022 un’indennità una tantum pari a 150 euro. Qualora i soggetti di cui al presente comma risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall’INPS, il casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, individua l’Ente previdenziale incaricato dell’erogazione dell’indennità una tantum che provvede negli stessi termini e alle medesime condizioni ed è successivamente rimborsato dall’INPS a seguito di apposita rendicontazione.
[...]
16. Ai nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza di
cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e' corrisposta
d'ufficio nel mese di novembre 2022, unitamente alla rata mensile di
competenza, un'indennita' una tantum pari a 150 euro. L'indennita'
non e' corrisposta ai nuclei in cui e' presente almeno un
beneficiario delle indennita' di cui all'articolo 18 e di cui ai
commi da 1 a 15 del presente articolo.
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